Statuto

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1) È costituita l’Associazione denominata “Amici della Certosa di Bologna” con sede nel Comune di Bologna, in via Emilia Ponente 11, 40133.
2) L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3) L’Associazione è apolitica, con durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente Statuto.
Art. 2 – Scopi
4) L’Associazione si prefigge di promuovere il riconoscimento del Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna come bene culturale di primaria importanza per la città e i suoi cittadini.
5) L’Associazione intende collaborare con le istituzioni cittadine per proteggere, restaurare ed assicurare una manutenzione costante del Monumento.
6) L’Associazione intende svolgere attività di ricerca, promozione, didattica, formazione, divulgazione della cultura, della tutela del patrimonio artistico e monumentale del territorio, quale valore sociale e civico, anche attraverso contatti fra persone, arti e associazioni, enti pubblici e privati valorizzando le diversità e favorendo l’aggregazione e la multiculturalità.
7) Scopo dell’Associazione è altresì farsi parte attiva per la raccolta di finanziamenti volti a sostenere le attività culturali relative al Cimitero Monumentale della Certosa.
Art. 3 – Attività
8) Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di promuovere interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di svolgere attività di studio, di ricerca, di partecipazione e gestione di progetti che mirano alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e monumentale della Certosa di Bologna.
9) L’Associazione si prefigge di redigere materiale divulgativo, illustrativo e didattico e di fornire un supporto e ausilio a enti pubblici e privati, imprese, impegnate in iniziative, eventi permanenti e periodici che abbiano come finalità la conoscenza, la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei monumenti della Certosa di
Bologna.
10) L’Associazione si propone di cooperare in progetti nazionali e/o europei per la riqualificazione dei cimiteri storico-monumentali.
11) L’Associazione si propone di organizzare attività museali intergrative quali riordino e catalogazione di depositi e vetrine espositive, elaborazione di cataloghi e inventari, promozione delle attività museali, creazione di scambi culturali e di un centro di documentazione.
12) Al fine di perseguire lo scopo sociale, l’Associazione potrà, anche in intesa con enti pubblici o privati, realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
Art. 4 – Risorse economiche
13) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
14) beni immobili e mobili;
15) contributi;
16) donazione e lasciti;
17) rimborsi;
18) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
19) ogni altro tipo di entrate.
20) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1°gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
21) Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo.
22) Al momento dello scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Assemblea Straordinaria, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
23) Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti l’Assemblea dei Soci per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 5 – Soci
24) L’Associazione “Amici della Certosa” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali.
25) La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.
26) Sono membri dell’Associazione:
a) i SOCI ORDINARI ovvero i soci fondatori e tutti coloro che, con regolare versamento della quota associativa, partecipino in maniera continuativa alle attività dell’Associazione.
b) i SOCI COLLABORATORI ovvero coloro che, con regolare versamento della quota associativa, contribuiscono occasionalmente, secondo le proprie specifiche competenze, alla realizzazione delle attività dell’Associazione.
c) I SOCI SOSTENITORI ovvero coloro che concordano con gli scopi dell’Associazione e la sostengono con una sottoscrizione economica o altro tipo di contributo volontario.
d) I SOCI ONORARI ovvero tutti coloro riconosciuti tali a insindacabile giudizio dell’Assemblea su proposta di qualsiasi Socio.
27) Possono aderire all’Associazione anche le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private, le Aziende, le Fondazioni con o senza personalità giuridica, ma solo come soci sostenitori.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
28) L’ammissione a Socio Ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
29) Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate e non è ammesso appello.
30) Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
31) La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione con diritto di contraddittorio, per decesso, per morosità.
32) L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
33) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
34) Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 – Doveri e diritti degli associati
35) I Soci sono obbligati:
36) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
37) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
38) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
39) I Soci hanno diritto:
40) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
41) a partecipare all’Assemblea, di cui viene data notizia attraverso il sito internet, la mailing list dei soci, la pubblicazione sugli organi di promozione dell’Associazione e tramite l’avviso esposto in sede.
42) I Soci Ordinari hanno diritto:
43) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
44) ad accedere alle cariche associative.
45) I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione
Art. 8 – Organi dell’Associazione
46) Sono organi dell’Associazione:
47) l’Assemblea dei Soci;
48) il Comitato Direttivo;
49) il Presidente.
50) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai Soci Ordinari spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Art. 9 – Assemblea
51) L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere Ordinaria e Straordinaria. Ogni Socio Ordinario, persona fisica, può disporre di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.
52) L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione e in particolare:
53) approva il bilancio consuntivo;
54) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
55) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
56) delibera l’esclusione dei Soci;
57) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.
58) L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
59) L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
60) L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
61) Le convocazioni per i Soci non ordinari devono essere effettuate tramite sito internet, mailing list, pubblicazione sugli organi di informazione dell’Associazione, avviso in sede.
62) Le convocazioni per i Soci Ordinari devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
63) L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presenta o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
64) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.
Art. 10 – Comitato Direttivo
65) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre, nominati fra i Soci Ordinari dall’Assemblea dei Soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i Soci maggiorenni.
66) Nel casi in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Comitato Direttivo decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre al metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
67) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
68) Al Comitato Direttivo spetta di:
69) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
70) predisporre il bilancio consuntivo;
71) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
72) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
73) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
74) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro scelto dal Comitato tra i suoi membri presenti.
75) Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due dei suoi componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
76) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della riunione, contente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Comitato. Si considera “avviso scritto” anche l’e-mail con notifica di lettura.
77) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 11 – Presidente
78) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci.
79) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro scelto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri.
80) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
81) Egli convoca e presiede il Comitato Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Art. 12 – Esercizio sociale
82) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
83) Alla fine dell’esercizio il Comitato Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sul consuntivo della gestione.
84) Gli eventuali saldi attivi di gestione concorreranno a incrementare il fondo comune.
Art. 13 – Sezioni distaccate
85) L’Associazione potrà costituire delle sezioni sul territorio nazionale e transnazionale, qualora si ritenessero utili al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 14 – Norma finale
86) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.
Art. 15
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.